Per opportuna informazione segnaliamo che sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 121/1 del 8 maggio 2019 è stata pubblicata la DECISIONE (UE) 2019/701 DELLA COMMISSIONE del 5 aprile 2019 che stabilisce un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti da utilizzare nell’etichettatura dei prodotti cosmetici.
Il Glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti cosmetici sostituisce l’Inventario degli ingredienti cosmetici stabilito con la Decisione della Commissione del 8 maggio 1996 con la quale era stata definita anche la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici. La suddetta Decisione è quindi abrogata dall’atto odierno.
Come noto l’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1223/2009 dispone che le informazioni riportate sull’etichetta dei prodotti cosmetici contengano l’elenco degli ingredienti, intenzionalmente aggiunti nel prodotto cosmetico, che devono essere riportati utilizzando la denominazione comune contenuta in un glossario che la Commissione è tenuta a compilare e tenere aggiornato a norma dell’articolo 33 del summenzionato regolamento.
Il glossario deve tenere conto delle nomenclature riconosciute a livello internazionale, compresa la nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI).
L’inventario degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici e la nomenclatura comune degli ingredienti di cui all’articolo 5 bis e all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 76/768/CEE erano stati istituiti con la decisione 96/335/CE della Commissione e aggiornati nel 2006 con la decisione 2006/257/CE della Commissione.
Da allora tuttavia l’inventario e la nomenclatura sono diventati obsoleti, dato l’elevato numero di nuovi ingredienti immessi sul mercato ogni anno.
Inoltre le disposizioni relative al contenuto dell’inventario 1 vanno ben oltre quanto previsto all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009 per quanto riguarda il contenuto di un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti.
Da qui la necessità che l’elenco degli ingredienti di cui alla decisione 96/335/CE (l’attuale COSING) sia sostituito e adattato al fine di contemplare sia i nuovi ingredienti immessi sul mercato che di limitarne il contenuto alle disposizioni indicate all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009.
Confermate alcune eccezioni, come previste all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009, per quanto riguarda i coloranti diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere, che ai fini dell’etichettatura dei prodotti cosmetici devono essere indicati con la nomenclatura CI (Colour Index). Pertanto il numero CI è contemplato nel Glossario come denominazione comune da utilizzare per i coloranti diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere.
Alcuni ingredienti utilizzati nei composti odoranti e aromatici non hanno una denominazione INCI in quanto ingredienti non intenzionalmente aggiunti nei cosmetici. I cosiddetti «nomi delle profumazioni» sono stati utilizzati nell’Unione per l’etichettatura dei prodotti cosmetici contenenti tali ingredienti. Nel glossario sono riportati i nomi delle profumazioni precedentemente utilizzati nell’Unione per tali ingredienti.
TEMPI DI ADEGUAMENTO
Le denominazioni comuni degli ingredienti elencate nel glossario devono essere impiegate nell’etichettatura dei prodotti cosmetici immessi sul mercato al più tardi dodici mesi dopo la pubblicazione del glossario nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e quindi dal 8.5.2020 2.
Al pari dell’Inventario, il Glossario non costituisce la lista degli ingredienti autorizzati all’uso nei cosmetici 3.
1 Di cui all’articolo 5 bis della direttiva 76/768/CEE
2 Ai sensi di quanto previsto all’articolo 33, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1223/2009,
3 Come ribadito all’ articolo 33, primo comma, secondo paragrafo del regolamento (CE) n. 1223/2009,