Come ormai noto, il 20 luglio 2016 entrerà in applicazione il regolamento (UE) 609/2013. Tale provvedimento, al fine di semplificare l’attuale contesto normativo sugli alimenti destinati ad una alimentazione particolare (Direttiva 2009/39/CE2, recepita in Italia con Decreto 9 aprile 2009, n. 82), stabilisce disposizioni specifiche in materia di composizione ed altre informazioni per i seguenti alimenti:
a) formule per lattanti e di proseguimento (per i bambini tra 6 e 10 mesi);
b) alimenti a base di cereali ed altri alimenti per la prima infanzia;
c) alimenti a fini medici speciali;
d) sostituti dell’intera razione giornaliera per il controllo del peso.
Rimangono perciò esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) 609/2013 gli alimenti destinati agli sportivi, oltre ai prodotti alimentari presentati come sostituti di un pasto per il controllo del peso e gli alimenti destinati alle persone intolleranti al glutine e al lattosio, attualmente normati dalla Direttiva 2009/39/CE. Per quanto riguarda gli alimenti per sportivi, come disposto dall’art. 13 del Reg. (UE) 609/2013, la Commissione europea, entro il 20 luglio 2015, avrebbe dovuto presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, previa consultazione dell’EFSA, una relazione sull’eventuale necessità di stabilire o meno una proposta legislativa adeguata per tali alimenti. Tale relazione, recentemente pubblicata sul sito della Commissione europea, contiene tutte le informazioni che la stessa è riuscita a raccogliere attraverso un’indagine promossa presso tutte le parti interessate (autorità competenti, associazioni di categoria, aziende alimentari, ecc.) e condotta tramite FCEC (Consorzio per la valutazione della catena alimentare), al fine di avere un quadro più preciso della tipologia di prodotti per sportivi presenti in questi ultimi anni sul mercato.
La relazione è suddivisa in 8 capitoli:
1. Introduzione
2. Il mercato degli alimenti per sportivi
- Percezione dei consumatori e abitudini di consumo
4. Panoramica della legislazione applicabile agli alimenti per sportivi fino al 20 luglio 2016
5. Cambiamenti introdotti con il Reg. (UE) 609/2013
6. Sintesi delle problematiche legate agli alimenti per sportivi dopo il 20 Luglio 2016
7. Sintesi delle posizioni delle autorità nazionali competenti e delle parti interessate
8. Conclusioni
Dalla relazione è emerso che tre sono le principali categorie di prodotti per sportivi presenti sul mercato:
1. bevande (61% del valore di mercato);
2. prodotti a base di proteine per il potenziamento muscolare e il recupero dopo l’esercizio fisico (26%);
3. prodotti energetici, per migliorare le prestazioni e prodotti per l’integrazione da assumere durante l’attività fisica (13%).
Nel 2014, il valore del mercato europeo dei prodotti per sportivi ammontava a circa 3 miliardi di euro con una tendenza in crescita dal 2009 pari all’11,2%. È stato stimato che sul mercato UE sono attualmente presenti da 20 mila a 30 mila alimenti per sportivi con il maggior numero di prodotti ricadenti nella seconda categoria. Il costo degli alimenti per sportivi è abbastanza omogeneo nei diversi canali di distribuzione (supermercati > negozi specializzati per gli sportivi > farmacie > palestre). I prodotti più costosi sono quelli a base di proteine per il potenziamento muscolare e il recupero dopo l’esercizio fisico, seguiti dai prodotti per migliorare le prestazioni e per l’integrazione; più convenienti sono invece le bevande. Al momento attuale e fino al 20 luglio 2016, quando entrerà in applicazione il Reg. (UE) 609/2013, gli alimenti per sportivi possono essere immessi sul mercato o come alimenti comuni, ricadendo quindi sotto la norma generale sugli alimenti (Reg. (CE) 178/20023) e rispondendo alle normative orizzontali (Reg. (CE) 1169/2011 etichettatura degli alimenti; Reg. (CE) 1924/2006 claims nutrizionali e sulla salute; Direttiva 2002/46/CE integratori alimentari; Reg. (CE) 1925/2006 alimenti fortificati; Reg. (CE) 258/1997 novel food), oppure come prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (Direttiva 2009/39/CE). Dopo la suddetta data, i prodotti per gli sportivi, che non potranno più essere classificati come alimenti destinati ad un’alimentazione particolare, ricadranno sotto la norma generale sugli alimenti (Reg. (CE) 178/20024) e potranno essere classificati o come integratori alimentari (Direttiva 2002/46/CE) o come alimenti arricchiti (Reg. (CE) 1925/2006) rispondendo, in entrambi i casi, alla normativa orizzontale sull’etichettatura degli alimenti, ossia il Reg. (UE) 1169/2011. Nel caso in cui su tali alimenti si intenda riportare un’indicazione sulla salute, quest’ultima dovrà essere tra quelle autorizzate dal regolamento “claims” (CE) 1924/2006.
Ad oggi sono 7 i claims autorizzati dalla Commissione europea specificatamente per gli sportivi, tra cui, a titolo di esempio: “La creatina incrementa le prestazioni fisiche in caso di attività ripetitive, di elevata intensità e di breve durata. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 3 g di creatina. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di creatina. L’indicazione può essere utilizzata solo per alimenti destinati a adulti che praticano un esercizio fisico intenso.” Per quanto specificato all’art. 17(1) del Reg. (UE) 1169/2011 “La denominazione dell’alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell’alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva”, l’uso della denominazione “alimento per sportivi” è ritenuto plausibile, così come opportune istruzioni per l’uso dovrebbero essere riportate sull’etichetta di tali prodotti (artt. 9(1)(j) e 27(1) dello stesso provvedimento) per evitarne un uso non adeguato nel caso in cui tali indicazioni siano omesse. Se un alimento per sportivi, oggi in commercio come prodotto alimentare destinato a un’alimentazione particolare, divenisse un alimento arricchito, potrebbero sorgere problemi circa il suo contenuto in vitamine e minerali, spesso inferiore rispetto alla quantità “significativa” (almeno il 15% del valore nutritivo di riferimento) prevista per un alimento fortificato (art. 6(6) Reg. (CE) 1925/2006). Tale provvedimento prevede comunque delle deroghe rispetto alle quantità significative di vitamine e minerali, che potrebbero quindi essere richieste per gli alimenti per gli sportivi. Pertanto, gli operatori del settore alimentare che, dopo il 20 luglio 2016, intendono mantenere i loro prodotti per sportivi in commercio, dovranno decidere se farli rientrare nella categoria degli alimenti arricchiti o degli integratori alimentari ri-etichettandoli sulla base delle norme vigenti e modificandone la composizione o la forma qualora si rendesse necessario. Tali prodotti, a seconda del paese nel quale si intende commercializzarli, saranno poi sottoposti a specifiche disposizioni nazionali, quale ad esempio la procedura di notifica. Sul come riclassificare gli alimenti per sportivi, la maggior parte delle autorità competenti nazionali considerano appropriato applicare le norme generali sugli alimenti anche a tali prodotti, mentre 6 Stati membri ritengono sia più opportuno adottare una norma ad hoc. Divisi sono anche i pareri degli operatori del settore alimentare. Le aziende a favore di una nuova norma che definisca composizione e requisiti specifici per gli alimenti per sportivi, ritengono che solo in questo modo il consumatore potrà essere in grado di distinguere in modo chiaro tali prodotti dagli alimenti comuni. Sul fronte opposto, altri operatori pensano invece che sia sufficiente applicare la normativa orizzontale sugli alimenti, in quanto i prodotti per sportivi in realtà non sono destinati a gruppi vulnerabili della popolazione, ma ad un’ampia fascia della popolazione che svolge attività fisica per diversi scopi. Il creare una norma ad hoc potrebbe avere, secondo quest’ultimi, anche un impatto negativo sull’innovazione. In entrambi i casi, sia che si applichi la normativa orizzontale sugli alimenti o una norma più specifica, gli operatori concordano comunque sul fatto che le informazioni al consumatore riguardanti le caratteristiche nutrizionali del prodotto e l’uso cui è destinato, debbano essere il più chiare possibili, e che le differenti misure applicate dagli Stati membri agli integratori alimentari e agli alimenti arricchiti possano essere di ostacolo alla libera circolazione delle merci nell’UE.
Dalle informazioni raccolte nel corso dell’indagine ed incluse nella relazione, la Commissione europea, ha tratto le seguenti conclusioni:
considerata oggi l’ampia diffusione dello sport nella popolazione generale, continuare a definire gli sportivi come un gruppo vulnerabile della popolazione, come suggerisce invece il titolo della Direttiva 2009/39/CE (“relativa ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare”), potrebbe non essere più adeguato. Gli sportivi rappresentano oggi un particolare gruppo di individui da proteggere attraverso appropriate disposizioni incluse nella normativa orizzontale sugli alimenti.
Le norme generali sugli alimenti sono ritenute sufficienti a fornire le garanzie necessarie perché gli alimenti per sportivi rispondano a tutti i requisiti in termini di sicurezza alimentare, composizione degli alimenti, informazioni ai consumatori e certezza del diritto. Si auspica, tuttavia, un’implementazione della normativa orizzontale affinché una più chiara identificazione degli alimenti per sportivi sia resa possibile.