In Gazzetta ufficiale europea, serie L 259 del 7 ottobre 2017, è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2017/1798 della Commissione, del 2 giugno 2017, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.
Il regolamento delegato (UE) 2017/1798 contempla tutte le prescrizioni specifiche in materia di composizione, etichettatura, presentazione e pubblicità dei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, così come previsto dal regolamento (UE) 609/13 sugli alimenti destinati a gruppi specifici della popolazione2.
Le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2017/1798 di fatto ripropongono sostanzialmente quelle stabilite dalla vigente direttiva 96/8/CE sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche, provvedimento recepito nel nostro ordinamento nazionale con il D.M. 7/10/1998, n. 5193.
Pur tuttavia, a seguito dell’opinione scientifica adottata da EFSA sulla composizione nutrizionale che questi prodotti dovrebbero avere (EFSA Journal 2015; 13 (1):3957), il legislatore europeo ha introdotto delle modifiche in relazione agli apporti minimi dei nutrienti che questi prodotti devono apportare.
Rispetto alla direttiva 96/8/CE sono mantenuti:
1) l’assoggettamento alle prescrizioni orizzontali previste per l’etichettatura degli alimenti comuni (recate ora dal regolamento (UE) 1169/20114), con tutta una serie di deroghe relative alla dichiarazione nutrizionale;
2) la loro denominazione:“Sostituto dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso”
3) l’obbligo a riportare sull’etichetta dei prodotti specifiche indicazioni, tra cui: istruzioni per una adeguata preparazione, avvertenze legata al tenore in polioli, necessità di un apporto di liquidi adeguato, dichiarazione sull’adeguatezza nutritiva del prodotto se correttamente impiegato.
Permane anche l’obbligo a riportare in etichetta un fraseggio relativo alla durata dell’assunzione di tali prodotti in assenza di controllo medico, che però è stata estesa da 3 a 8 settimane: “il prodotto non dovrebbe essere utilizzato, senza il parere di un professionista della sanità, da adulti obesi o in sovrappeso sani per un periodo superiore alle otto settimane o ripetutamente per periodi più brevi”;
A questo e ai fraseggi elencati al punto 3) andranno ora ad aggiungersi i seguenti5:
a) una dicitura indicante che il prodotto è destinato solo ad adulti obesi o in sovrappeso sani che intendono conseguire una riduzione del peso;
b) una dicitura indicante che il prodotto non dovrebbe essere utilizzato, senza il parere di un professionista della sanità, da donne in gravidanza o in allattamento, da adolescenti o da persone che soffrono di una determinata patologia;
c) se al prodotto non sono aggiunte fibre alimentari, una dicitura indicante che è necessario consultare un professionista della sanità in merito alla possibilità di integrare il prodotto con fibre alimentari.
Come anticipato, differenze più sostanziali rispetto alle disposizioni attualmente vigenti interessano la composizione di tali prodotti e riguardano:
1) riduzione dell’apporto energetico minimo degli stessi, passato da 3360 kJ (800 kcal) a 2 510 kJ (600 kcal);
2) tenore proteico: stabilito apporto minimo di 75 g e ridotto precedente apporto massimo da 125 g a 105 g;
3) fibre: il loro impiego non è più obbligatorio;
4) grassi: quasi triplicato l’apporto minimo di acido linoleico che deve essere presente per razione, passato da 4,5 a 11 g;
5) carboidrati: introdotto tenore minimo per questi macronutrienti, che non deve essere inferiore ai 30 g per l’intera razione alimentare giornaliera;
6) colina: andrà inserita obbligatoriamente nelle formulazioni, con un apporto non inferiore a 400 mg per l’intera razione giornaliera;
7) fabbisogno aminoacidi (g/100 g di prodotto): modificati tutti gli apporti precedenti;
8) vitamine e minerali: modificati molti dei quantitativi minimi previgenti, nella maggior parte dei casi con aumento degli stessi. Inserite le voci cloro (830 mg), molibdeno (65 μg) e vitamina K (70 μg) e stabilito un apporto massimo per il magnesio (250 mg)
Gli alimenti destinati a sostituire l’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono già soggetti all’obbligo alla dichiarazione nutrizionale.
Rispetto a quanto sinora previsto, e in deroga all’articolo 30 paragrafi 1 e 2 del reg. (UE) 1169/11, accanto ai tenori delle sostanze che obbligatoriamente devono essere aggiunte ai prodotti ai sensi dell’allegato I al regolamento delegato, potranno essere riportati nella dichiarazione nutrizionale anche gli apporti di tutte le sostanze aggiunte ai sensi dell’allegato al reg. (UE) 609/2013 e di quelle, non disciplinate da tali provvedimenti, ma aggiunte a titolo volontario e sotto la propria responsabilità, dall’operatore del settore alimentare. Obbligatorio dichiarare il tenore in colina, sostanza che il regolamento delegato aggiunge ai nutrienti obbligatori per questi alimenti e l’apporto di fibre (se aggiunte alla formulazione).
Valore energetico e tenori andranno dichiarati per l’intera razione alimentare giornaliera nonché per porzione e/o per unità di consumo dell’alimento pronto per l’uso dopo una preparazione conforme alle indicazioni del fabbricante. Non potranno invece essere solo espressi come percentuale delle assunzioni di riferimento indicate nell’allegato XIII al regolamento (UE) 1169/11. Se opportuno, le informazioni potranno essere riportate per 100 g o 100 ml dell’alimento così come venduto.
La dichiarazione nutrizionale è obbligatoria per tutti i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, indipendentemente dalle dimensioni dell’imballaggio o del contenitore di tali prodotti (e quindi in deroga all’art. 16 del regolamento (UE) 1169/11).
Conformemente a quanto già previsto dalla direttiva 96/8/CE, l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non potranno contenere riferimenti al ritmo o all’entità della perdita di peso conseguibili a seguito del loro impiego.
Tali prodotti, tuttavia, potranno rivendicare le seguenti indicazioni, a condizione che siano rispettate le relative condizioni d’uso:
“dieta a bassissimo contenuto calorico”: utilizzabile purché il valore energetico del prodotto sia inferiore a 3 360 kJ/giorno (800 kcal/giorno)7.
“dieta a basso contenuto calorico”: impiegabile a condizione che il valore energetico del prodotto sia compreso tra 3 360 kJ/giorno (800 kcal/giorno) e 5 040 kJ/giorno (1 200 kcal/giorno)8.
Tali prodotti non potranno analogamente rivendicare indicazioni nutrizionali e sulla salute, se non l’indicazione “fibre aggiunte” utilizzabile a condizione che il contenuto di fibre alimentari del prodotto non sia inferiore a 10 g.
Il regolamento delegato (UE) 2017/1798 si applicherà a decorrere dal 27 ottobre 2022. Solo a decorrere da tale data si potrà intenderà abrogata la direttiva 96/8/CE. Ai sensi dell’art. 21 del regolamento (UE) 609/13, tutti i prodotti legalmente immessi sul mercato o etichettati conformemente alla su citata direttiva (e quindi al D.M. 519/1998) entro il 27 ottobre 2022, potranno continuare ad essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
1 Alimenti per gruppi specifici– Pubblicato e poi annullato regolamento sui sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso
2 Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU 181 del 29.6.2013).
3 D.M. 7 ottobre 1998, n. 519.Regolamento recante norme concernenti l’attuazione della direttiva 96/8/CE della Commissione del 26 febbraio 1996 sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso. (Gazz. Uff. n. 94 del 23 aprile 1999).
4 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18)
5 Le indicazioni obbligatorie riportate sull’imballaggio o sull’etichetta dei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso devono risultare conformi alle prescrizioni dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011in relazione alle dimensioni minime dei caratteri.
7 Ricordiamo che, in ambito nazionale, i prodotti classificabili come Very Low Calorie Diet (VLCD), cioè caratterizzati da un apporto energetico inferiore alle 800 kcal giornaliere, attualmente ricadono tra gli AFMS.
8 Segnaliamo un refuso nell’allegato I al regolamento delegato, dove è riportato il valore “5020 kJ (1200 kcal)” anziché il valore corretto, cioè “5040 kJ (1200 kcal) per l’intera razione giornaliera”.