Come noto, lo scorso luglio il Parlamento europeo ha bocciato la proposta di regolamento presentata dalla Commissione EU e destinata ad autorizzare, ai sensi del Reg. (CE) 1924/2006, 4 indicazioni sulla salute riferite alla caffeina:
- La caffeina contribuisce all’aumento della resistenza nelle prestazioni
- La caffeina contribuisce all’aumento della capacità di resistenza
- La caffeina aiuta ad aumentare l’attenzione
- La caffeina aiuta a migliorare la concentrazione
L’opposizione del Parlamento ad autorizzare i 4 claims approvati da EFSA, ha bloccato anche l’adozione della misura che intendeva non autorizzare un quinto claim sempre riferito alla caffeina:
- La caffeina riduce la percezione dello sforzo/fatica durante l’esercizio fisico (COU: assunzione di 4 mg/kg di peso corporeo di caffeina un’ora prima dell’esercizio)
In attesa che la Commissione, sulla base delle preoccupazioni espresse dal Parlamento, modifichi i claims (da 1. a 4.) approvati da EFSA al fine di renderne più stringenti le condizioni d’impiego in relazione alla popolazione esposta, e si arrivi alla ufficiale non autorizzazione del claim rigettato (5.), tali indicazioni risultano “in sospeso” e, quindi, teoricamente impiegabili dagli operatori del settore alimentare in conformità alle disposizioni nazionali vigenti nei singoli Stati membri, che faranno valutazioni al riguardo caso per caso, tenendo conto che la possibilità di utilizzare tali indicazioni risulta comunque vincolata al rispetto delle specifiche condizioni d’uso stabilite per ciascun claim nella proposta di regolamento della Commissione (SANTE/12128/2015 D044599102), sia in termini di apporti massimi di caffeina ammessi che di restrizioni e informazioni al consumatore da riportare in etichetta, come di seguito dettagliato:
- La caffeina contribuisce all’aumento delle prestazioni di resistenza
L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che:
– nei consumatori abituali di caffeina l’effetto benefico si ottiene con un’assunzione di caffeina pari a 3 mg/kg di peso corporeo almeno un’ora prima dell’esercizio fisico e solo purché si eviti qualsiasi ulteriore assunzione di caffeina per almeno 24 ore prima del consumo del prodotto;
– si raccomanda di non superare l’assunzione giornaliera di 400 mg di caffeina di qualsiasi origine.
L’indicazione può essere utilizzata solo per alimenti destinati esclusivamente ad adulti che praticano un esercizio fisico di resistenza
- La caffeina contribuisce all’aumento della capacità di resistenza
L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che:
– nei consumatori abituali di caffeina l’effetto benefico si ottiene con un’assunzione di caffeina pari a 3 mg/kg di peso corporeo almeno un’ora prima dell’esercizio fisico e solo purché si eviti qualsiasi ulteriore assunzione di caffeina per almeno 12 ore prima del consumo del prodotto;
– si raccomanda di non superare l’assunzione giornaliera di 400 mg di caffeina di qualsiasi origine.
L’indicazione può essere utilizzata solo per alimenti destinati esclusivamente ad adulti che praticano un esercizio fisico di resistenza.
- La caffeina contribuisce ad aumentare la lucidità mentale e a migliorare la concentrazione.
L’indicazione può essere utilizzata solo per alimenti che contengono almeno 75 mg di caffeina per porzione quantificata e non più di 200 mg in un’unica assunzione.
L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore secondo cui si raccomanda di non superare l’assunzione giornaliera di 400 mg di caffeina di qualsiasi origine (200 mg per le donne in gravidanza o che allattano). L’indicazione non va utilizzata per alimenti destinati ai bambini, compresi gli adolescenti
Come detto si tratta di “teoria”, perché siamo a conoscenza del fatto che vari paesi europei abbiano già dichiarato la non accettazione di tali claims (es. Germania, Belgio, Francia, Spagna). Il Ministero della salute italiano affronta in maniera pragmatica la questione, riservandosi una valutazione caso per caso, fermo restando l’assunzione di responsabilità da parte dell’OSA ed il rispetto di tutte le sopraindicate condizioni per l’uso degli stessi claims. Nel contempo sta valutando l’ipotesi di approntare una nota di orientamento per gestire il periodo di transizione, fino a quando la questione non sarà ufficialmente definita a livello comunitario. Al di là ed in aggiunta a quanto previsto dal Reg. 1924/06 in relazione agli effetti “salutistici” della caffeina, ricordiamo che il ricorso ai claims su elencati è subordinata alla indicazione in etichetta dell’avvertenza “Non superare l’assunzione giornaliera di 400 mg di caffeina da tutte le fonti, o 200 mg in caso di gravidanza e allattamento”, ma anche alla dicitura complementare stabilita dal regolamento (UE) 1169/2011 (allegato III) per gli alimenti ai quali la caffeina è aggiunta a fini fisiologici «Contiene caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza».
E’ chiaro che se non sono utilizzati i claims in sospeso riferiti alla caffeina, le uniche indicazioni che obbligatoriamente devono essere riportate in etichetta sono quelle prescritte dal Regolamento (UE) 1169/2011.
Sottolineiamo che le questioni sollevate sulla caffeina in sede Europea non si riferiscono agli integratori o ad alimenti comuni, ma riguardano principalmente gli “Energy drinks”. Per tali bevande, infatti, l’esposizione alla caffeina si addiziona a quella di zuccheri ed altri componenti considerati con particolare preoccupazione per la popolazione giovanile. La rivalutazione dei claims riferiti alla caffeina sarà uno dei temi all’ordine del giorno del prossimo incontro dello specifico gruppo di lavoro della Commissione europea previsto per il prossimo dicembre