Come noto, gli alimenti destinati ad una alimentazione particolare sono attualmente disciplinati dalla direttiva quadro 2009/39/CE, che verrà abrogata il 20/7/2016 con l’entrata in applicazione del regolamento (UE) n. 609/20132 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.
Il nuovo provvedimento ridefinisce le prescrizioni in materia di composizione e di informazione per:
a) formule per lattanti e formule di proseguimento (per i bambini tra 6 e 10 mesi);
b) alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia;
c) alimenti a fini medici speciali (AFMS);
d) sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.
Rispetto alla situazione previgente, rimangono esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 609/13 gli alimenti destinati agli sportivi, i prodotti alimentari presentati come sostituti di un pasto per il controllo del peso e gli alimenti destinati alle persone intolleranti al glutine e al lattosio.
Il Ministero della salute, con la nota DGISAN 0031970-P-25/07/2013 aveva già chiarito il contenuto e le disposizioni introdotte dal regolamento (CE) 609/13. Con l’attuale nota del 7/7/15 approfondisce e sviluppa invece alcuni temi particolari relativi agli ADAP, affrontati in occasione della riunione con la Commissione unica per la dietetica e la nutrizione tenutasi lo scorso 12 giugno:
Dichiarazioni relative al contenuto di glutine degli alimenti: a partire dal 20/7/16, con l’entrata in applicazione del regolamento 609/13, tali dichiarazioni diverranno informazioni fornite su base volontaria ai sensi dell’art. 36 del Regolamento (CE) n. 1169/20113. Nell’ottica di favorire un progressivo adattamento al nuovo quadro normativo, il Ministero ammette che si adottino sin da ora i fraseggi introdotti dal regolamento (UE) 828/20144 alle condizioni stabilite per il loro utilizzo (“specificatamente formulato per persone intolleranti al glutine”, “specificatamente formulato per celiaci” oppure “adatto alle persone intolleranti al glutine” o “adatto per i celiaci” per gli alimenti naturalmente privi di glutine ma non formulati specificatamente per i celiaci).
Dichiarazioni relative all’assenza di lattosio o al suo contenuto ridotti negli alimenti delattosati: tali indicazioni confluiranno, analogamente a quelle sul contenuto di glutine, tra le informazioni fornite su base volontaria, e saranno oggetto di armonizzazione in ambito europeo. Nell’attesa che la Commissione europea stabilisca le condizioni per l’utilizzo di tali fraseggi, il Ministero ha previsto il rispetto di limiti precisi (0,1g/100 g o ml di prodotto per l’indicazione “senza lattosio” e 0,5g/100 g o ml per “a ridotto contenuto di lattosio) per latti e prodotti lattiero-caseari e informazioni aggiuntive da riportare in etichetta. Non è possibile dedurre dal documento del Ministero se vi è la possibilità di estendere tali condizioni per l’indicazioni del tenore di lattosio anche ad altri prodotti (ad esempio integratori alimentari a base di probiotici). L’unica informazione in tal senso è la possibilità, segnalata dal Ministero, di utilizzare l’indicazione “naturalmente privo di lattosio”, per gli alimenti non contenenti ingredienti lattei, in conformità all’art. 7 del regolamento CE 1169/11 (Pratiche leali di informazione).
Inammissibilità del richiamo al diabete nella denominazione degli integratori: all’interno della norma quadro sugli ADAP, non si era mai giunti alla definizione di specifiche disposizioni per la categoria degli alimenti destinati ai diabetici. Il Ministero fa sapere che, anche alla luce del nuovo quadro normativo, non sarà più possibile utilizzare indicazioni del tipo “per diabetici” negli alimenti, se non nel caso di alimenti per fini medici speciali. Di conseguenza, anche la destinazione d’uso per diabetici di alcuni integratori alimentari veicolata attraverso le denominazioni commerciali di tali prodotti (Diabeten, Diabe-stop ecc) è da ritenersi non più ammissibile. Il Dicastero chiede pertanto alle imprese interessate di modificare le denominazioni di tali prodotti.
Aggiornamento linee guida del Ministero della salute sugli alimenti a fini medici speciali: alla luce dell’evoluzione normativa in corso a livello europeo, il Ministero ha modificato quanto precedentemente ammesso in merito al ricorso a claims nutrizionali e sulla salute per questi prodotti, utilizzo non più ammesso.