- INTEGRATORI ALIMENTARI
- 1 Apporti massimi
Le linee guida sugli integratori alimentari pubblicate sui portale (www.salute.gov.it), per quanto riguarda gli apporti massimi di vitamine e minerali, sono modificate come segue
niacina:
- max 54 mg
zinco:
- max 15 mg per prodotti destinati agli adulti
- max 7,5 mg per prodotti destinati a bambini (a partire dai 3 anni) e adolescenti
- nel caso di prodotti eventualmente destinati alla prima infanzia il valore nutritivo di riferimento, pari a 5 mg, rappresenta il limite massimo
Per quanto concerne in particolare lo zinco si fa presente che, in attesa di una armonizzazione europea, l’apporto e stato portato da 12,5 a 15 mg, in applicazione del principio del mutuo riconoscimento, solo per prodotti destinati agli adulti, peri quali in ambito UE e stabilito un Upper Level (UL) pari a 25 mg (applicabile anche alia donna in gravidanza e durante l’allattamento). Si e infatti considerato che per le altre fasce di eta e stabilito un UL progressivamente piu basso rispetto a quello dell’adulto: 22 mg da 15 a 17 anni, 18 mg da 11 a 14 anni, 13 mg da 7 a 10 anni, 10 mg da 4 a 6 anni, 7 mg da 1 a 3 anni. Conseguentemente, con l’elevazione a 15 mg dell’apporto massimo di zinco per l’adulto, si e ritenuto di dover stabilire un livello massimo di assunzione ridotto per bambini (a partire da 3 anni) e adolescenti. Nel caso dei bambini nella prima infanzia (fino a tre anni) resta fermo il valore nutritivo di riferimento pari a 5 mg indicato dalla direttiva 2002/46/CE, che va considerato di per se il livello massimo da non superare. Per quanto sopra si invitano le imprese titolari di integratori alimentari contenenti zinco gia notificati ed eventualmente destinati ai bambini e ad adolescenti con quantita di assunzione giornaliera consigliata superiore a 7,5 mg a conformare i prodotti a partire dalle prossime produzioni.
Per le altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico le linee guida ministeriali sono modificate
come segue:
per l’ Inositolo è stato portato a max 4 g
per la N-acetilcisteina è stato fissato in max 600 mg
- 2 Estratti vegetali e titolazione in principi attivi
Gli estratti e i preparati vegetali impiegati negli integratori, conformemente al DM 9 luglio 2012, devono presentare titoli di sostanze attive compatibili con il livello che puo essere raggiunto secondo le tradizionali modalita di preparazione (pur considerando la variabilita connessa con il metodo di analisi impiegato ). In caso contrario si applica il regolamento (CE) 258/97 sui novel food. Si richiama, come esempio utile al riguardo, l’estratto di frutto di lampone e l’effettivo tenore in chetoni che ne puo derivare secondo le usuali modalita di preparazione ( estrazione idroalcolica al 20%), quantificato in 50 mg/kg (0,005%). La storia di consumo, infatti, deve riguardare le modalita di preparazione degli estratti e dei preparati impiegabili come ingredienti dato che un derivate della stessa pianta ottenuto in un modo potrebbe presentare un profile compositivo diverse da un altro ottenuto con modalita di preparazione “nuove”. In ogni caso non puo essere definite come “estratto” un ingrediente rappresentato di fatto da una singola sostanza rivendicata come “titolo”. In questo caso va valutato se la sostanza in questione e ammissibile ai sensi del regolamento 258/97 e non la pianta da cui deriva.
- 3 Corretta classificazione come integratori dei prodotti contenenti vitamine e minerali come
ingredienti
Gli alimenti che contengono come ingredienti vitamine e minerali sono classificabili tra: – gli integratori alimentari che, come “fonti concentrate”, ne forniscono una quantita significativa con la dose giornaliera consigliata in etichetta (ai sensi della direttiva 2002/46/CE), o – gli alimenti addizionati (ai sensi del Regolamento CE 1924/2006), che ne forniscono una quantita significativa su una loro usuale porzione. La idonea classificazione dei prodotti in uno dei due campi normativi sopra indicati, sulla base dei requisiti di composizione, risulta determinante per assicurarne un uso corretto. AI riguardo, un esempio emblematico e rappresentato dagli oli. Si e rilevato infatti che sono stati notificati come integratori di vitamine e minerali prodotti costituiti da oli, con la dose proposta pressochè corrispondente a una porzione di olio da utilizzare come condimento (10 ml). Con le calorie della dose proposta l’integratore a base olio contribuisce in modo significative all’apporto energetico della razione alimentare giornaliera, alia quale peraltro si potrebbero aggiungere le usuali porzioni di olio come alimento di condimento. Si e poi considerate che in una dose di un olio come integratore la concentrazione vitaminico-minerale richiesta e piu elevata rispetto a quella richiesta ad un olio addizionato con gli stessi nutrienti ai sensi del Regolamento (CE) 1925/2006. Nel primo caso infatti 10 ml dovrebbero contenere un quantitative vitaminico-minerale pari ad almeno il 15% del VNR, mentre, nel secondo caso, il minimo del 15% sarebbe richiesto in 100 ml. Ne potrebbe conseguire il rischio di eccessive assunzioni di una vitamina o un minerale se il prodotto “olio” proposto come integratore non venisse usato dal consumatore attenendosi strettamente alle indicazioni fornite in etichetta. In definitiva gli oli con vitamine e minerali vanno classificati tra gli alimenti addizionati in applicazione del regolamento (CE) 1925/2006 e non tra gli integratori alimentari. Analoghe considerazioni valgono per prodotti come tavolette di cioccolato e simili proposti come integratori alimentari con unita di consumo sovrapponibili a quelle di una usuale razione di tali prodotti come alimenti
Per quanto sopra, si invitano le imprese a seguire i criteri sopra indicati per una corretta classificazione
dei prodotti tra gli integratori e gli alimenti addizionati e ad una rivalutazione di prodotti notificati ai
fini di una eventuale riclassificazione
- TOLLERANZE ANALITICHE
E stato messo a punto e pubblicato sui portale un documento che riprende le linee guida della Commissione UE sulle tolleranze analitiche ammissibili in fase di controllo sui tenori di sostanze dichiarati in etichetta.
- INDICAZIONE DELL’ ASSENZA O DELLA RIDOTTA PRESENZA DI LATTOSIO IN
ALCUNE VARlETA’ DI FORMAGGI
In esito alla richiesta dell’ Associazione Assolatte e, parallelamente, del Consorzio per la tutela del Formaggio Grana Padano, e stata esaminata la possibilita di impiegare nell’etichettatura indicazioni riferite alla “naturale” assenza, o presenza ridotta, di lattosio per prodotti lattiero-caseari che non contengono tale zucchero, o ne contengono una quantita ridotta, in conseguenza dell ‘usuale processo che ne caratterizza la produzione. Per il grana padano il predetto Consorzio ha anche fornito specifici dati a documentazione dell’ assenza di lattosio nel prodotto in questione. Si e convenuto che informazioni del genere consentirebbero ai consumatori la scelta di alimenti adatti alle loro specifiche esigenze individuali senza esclusioni non necessarie, considerando che i prodotti lattiero-caseari, data la loro derivazione, possono essere percepiti dai consumatori come una fonte di lattosio senza distinzioni. Peraltro, con specifico riferimento ai dati analitici che sono stati fomiti per il grana padano sull’entita dei contenuti residuali di lattosio e dei suoi due costituenti, si e anche rilevato che il consumo di un prodotto del genere, con una normale porzione, non troverebbe in assoluto controindicazioni nemmeno nella dieta del soggetti affetti da galattosemia. Si e pertanto concluso che nei prodotti lattiero-caseari in cui l’usuale processo di produzione porta all ‘eliminazione o alla riduzione del contenuto di lattosio possono essere riportate in etichetta le seguenti indicazioni (alle stesse condizioni definite per i prodotti delattosati):
1) “naturalmente privo di lattosio” ( o espressione equivalente) quando il tenore residuo di lattosio, da riportare in etichetta, è inferiore a 0,1 g/100 g;
2) “naturalmente a ridotto contenuto di lattosio” ( o espressione equivalente) quando il tenore residuo di lattosio, da riportare in etichetta, e “inferiore a 0,5 g/100g”.
Per entrambe le categorie di prodotti va riportato in etichetta:
– che l’assenza di lattosio o la sua ridotta presenza sono una conseguenza “naturale” del tipico processo di fabbricazione con il quale si ottiene il formaggio in questione;
-una indicazione del tipo “contiene galattosio”. Nel solo caso dei prodotti “naturalmente privi di lattosio”, se si ritiene di poter quantificare e garantire una soglia residua massima di galattosio, puo essere utilizzata in alternativa alla precedente una dizione del tipo “contiene galattosio in quantità inferiori a … ” nell’ ottica di fornire informazioni precise anche per un eventuale uso da parte dei galattosemici